Il decreto Miur 3 novembre 2017, n. 195 (Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro) definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunità di “conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro”.
Il regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.
I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante. L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche e realizzato anche all'estero, secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.
La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.
Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza.
Gli studenti svolgono esperienze in regime di alternanza per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali, e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. Il regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.
I diritti
- un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
- il supporto di un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e di un tutor della struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor;
- il riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti alla fine di ciascun percorso di alternanza, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica;
- esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione; I doveri
- Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.
- rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza;
- garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.
- relazionare, al termine dell'attività di alternanza, in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante. Salute e sicurezza
- Gli studenti destinatari di eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle suddette regole possono proporre reclamo, entro trenta giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza.
- Gli studenti ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante. È di competenza dei dirigenti scolastici l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante.
- Agli studenti è garantita la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa vigente, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
- Gli studenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.
- Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento sul territorio regionale.