OSSERVATORIO GIURIDICO-LEGISLATIVO
della Conferenza Episcopale Italiana

Nozione di coniuge: è “indipendente dall’orientamento sessuale”

Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte UE
13 Febbraio 2018

Lo scorso 11 gennaio sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa riguardante un cittadino americano e un cittadino rumeno che, dopo aver contratto matrimonio a Bruxelles, avevano chiesto alle autorità rumene il rilascio dei documenti necessari affinché il coniuge americano potesse lavorare e soggiornare legalmente in Romania per un periodo superiore a tre mesi (in applicazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri). Le autorità rumene avevano rifiutato di riconoscere tale diritto. Contro la decisione di diniego i ricorrenti hanno presentato ricorso e la Corte costituzionale rumena ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia UE alcune questioni pregiudiziali.

Fra l’altro, il giudice del rinvio ha chiesto se la nozione di «coniuge» utilizzata nell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, interpretata alla luce degli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, si applichi a un cittadino di uno Stato terzo legalmente sposato con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, conformemente alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante.

Secondo l’Avvocato generale, la risposta dovrebbe essere positiva. Anzitutto ha osservato che la richiamata direttiva non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri per determinare la qualifica di «coniuge». Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la necessità di garantire sia l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia il principio di uguaglianza comportano “che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme”.

Inoltre, sebbene la direttiva 2004/38 non definisca il termine «coniuge», la struttura dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38 in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, consente di affermare che la nozione di «coniuge» rinvia a quella di «matrimonio», come già riconosciuto dalla Corte di giustizia in occasione della sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a. (C‑127/08, EU:C:2008:449). Tuttavia il termine coniuge – secondo l’Avvocato generale - è “neutro dal punto di vista del genere” e quindi indipendente dall’orientamento sessuale[1]. Al riguardo – ha proseguito l’Avvocato generale - il diritto dell’Unione dev’essere interpretato “alla luce delle circostanze odierne”, ossia tenendo conto della “realtà contemporanea” dell’Unione. Infatti, il diritto non può “isolarsi dalla realtà sociale e non può non adattarsi ad essa nel più breve tempo possibile. Altrimenti, c’è il rischio di imporre punti di vista superati e di assumere così un ruolo statico”.

Quando la direttiva 2004/38 è stata adottata, soltanto due Stati membri dell’Unione – Belgio e Paesi Bassi – si erano dotati di una legge che consentiva il matrimonio alle persone dello stesso sesso. Da allora altri undici Stati membri hanno modificato la propria legislazione in tal senso e il matrimonio omosessuale sarà possibile anche in Austria entro il 1° gennaio 2019. Tale “riconoscimento giuridico del matrimonio omosessuale non è altro che il riflesso di un’evoluzione generale della società al riguardo. Le indagini statistiche lo confermano; l’autorizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso mediante referendum in Irlanda ne è altresì un’illustrazione. Benché esistano ancora sensibilità differenti sulla questione, anche all’interno dell’Unione, l’evoluzione ha nondimeno il carattere di un movimento generalizzato. Infatti, tutti i continenti conoscono ormai tale tipologia di matrimonio. Non si tratta dunque di un fatto connesso a una cultura o a una storia specifica ma corrisponde, al contrario, a un riconoscimento universale della pluralità delle famiglie”.

Questa evoluzione della società europea conduce, secondo l’Avvocato, ad interpretare la nozione di «coniuge» indipendentemente dall’orientamento sessuale.

Inoltre, la nozione di «coniuge» è connessa alla vita familiare e alla tutela conferitale dall’articolo 7 della Carta. Al riguardo, viene richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha confermato costantemente la libertà degli Stati di consentire il matrimonio alle persone dello stesso sesso e ha ritenuto che fosse «artificioso continuare a considerare che, contrariamente a una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa avere una “vita familiare” ai fini dell’articolo 8 (della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo)». Da allora, tale interpretazione è stata confermata più volte. La Corte EDU ha inoltre affermato che l’articolo 8 della CEDU impone agli Stati l’obbligo di offrire alle coppie omosessuali la possibilità di ottenere un riconoscimento legale e la tutela giuridica della loro coppia.

Questa evoluzione del diritto al rispetto della vita familiare sembra confermare un’interpretazione della nozione di «coniuge» necessariamente indipendente dal sesso delle persone interessate, allorché essa è circoscritta all’ambito di applicazione della direttiva 2004/38. Infatti, questa interpretazione “assicura in modo ottimale il rispetto della vita familiare, lasciando al contempo gli Stati membri liberi di autorizzare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Invece, un’interpretazione di segno contrario determinerebbe una disparità di trattamento tra le coppie sposate a seconda che siano omosessuali o di sessi differenti giacché nessuno Stato membro vieta il matrimonio eterosessuale. Una simile disparità di trattamento, fondata sull’orientamento sessuale, sarebbe inaccettabile tenuto conto della direttiva 2004/38 e della Carta, come interpretata alla luce della CEDU.”

[1] I lavori preparatori della direttiva 2004/38 permettono, secondo l’Avvocato generale, “di confermare che la neutralità della parola scelta è voluta. Infatti, mentre il termine «coniuge» era già utilizzato senza ulteriori indicazioni dalla Commissione nella sua proposta iniziale, il Parlamento ha voluto che l’indifferenza del sesso della persona fosse menzionata mediante l’aggiunta dei termini «a prescindere dal sesso, secondo la relativa legislazione nazionale». Tuttavia, il Consiglio dell’Unione europea ha espresso la propria esitazione ad optare per una definizione del termine «coniuge» che includesse esplicitamente i coniugi dello stesso sesso dal momento che soltanto due Stati membri, all’epoca, avevano adottato una legislazione che autorizzava il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che la Corte aveva potuto constatare altresì che la definizione di matrimonio allora generalmente accettata dagli Stati membri faceva riferimento all’unione tra due persone di sesso opposto. Fondandosi sulle preoccupazioni del Consiglio, la Commissione preferì «limitare la [propria] proposta ad una nozione di “coniuge” inteso, in linea di principio, come coniuge di sesso diverso, fatti salvi gli sviluppi futuri in materia»”.