Cassazione: lo svolgimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate, con modalità non commerciali, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell'agevolazione fiscale
Con sentenza n. 25586/2016 la VI sez. Civile della Corte di cassazione è intervenuta su un ricorso dellAgenzia delle Entrate verso una decisione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva annullato un avviso di accertamento rivolto ad un ente religioso, con funzione di pensionato, riconoscendo la tassazione agevolata alla struttura; lAgenzia delle Entrate riteneva invece che non si può prescindere dallattività effettivamente svolta dalla struttura ricettiva per decidere se applicare il miglior regime fiscale.
Lintervento della Cassazione ha dato ragione allAgenzia delle Entrate, richiamando quanto già affermato di recente sullapplicazione dellICI e sottolineando la necessità di verificare le attività ricettive svolte, con particolare attenzione alle rette. Se queste ultime equivalessero ai prezzi di mercato, la tassazione agevolata si configurerebbe come aiuto di Stato, e, quindi, contraria alla normativa, costituendo unalterazione al regime di libera concorrenza. La sentenza della Cassazione rinvia quindi ad una nuova decisione della Commissione Tributaria, che dovrà tenerne conto, verificando la natura dellattività svolta presso lente.
Secondo la Suprema corte, Analogamente a quanto affermato in materia di Ici lo svolgimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le modalità di una attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dellagevolazione e va accertato in concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, verificando le caratteristiche della clientela ospitata, della durata dellapertura della struttura e, soprattutto, dellimporto delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato, onde evitare una alterazione del regime di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato. Lattività non deve avere carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, in presenza di unattività commerciale, di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini di religione e di culto, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, dovendo altrimenti essere classificata come attività diversa, soggetta allordinaria tassazione.